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Statuto


Lo statuto del club

STATUTO DEL LIONS CLUB LIVORNO HOST

 

(costituito il 18 marzo 1956)

Modifiche approvate con assemblee straordinarie dei soci del 9 novembre 1996, del 1 aprile 2003, del 7 giugno 2005, del 5 aprile 2011, del 24 settembre 2013, del 26 novembre 2013 e del 12 aprile 2016).

 

ARTICOLO I

Nome

 

Il nome di questa organizzazione sarà Lions Club LIVORNO HOST, associato e sotto la giurisdizione del Lions Clubs International.

Il Club è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, didattici e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

 

ARTICOLO II

Scopi

 

Questo club rispetta il CODICE DELL’ETICA LIONISTICA.

  • Dimostrare, con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servizio.
  • Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette.
  • Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
  • Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse.
  • Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima.
  • Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nella quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro.
  • Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti.
  • Essere cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere.

Questo club persegue i seguenti scopi.

  • Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
  • Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
  • Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
  • Unire i club con i vincoli dell’amicizia, della fratellanza e della comprensione reciproca.
  • Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte sulle questioni di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso che non saranno argomenti di discussione fra i soci.
  • Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale finanziario, promuovere l’efficienza e gli alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e private.

 

 

 

ARTICOLO III

Soci

 

Sezione 1. Affiliazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci del Club le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Ogni individuo che abbia raggiunto la maggiore età, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, può diventare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta nello Statuto e Regolamento si usa il genere maschile o il pronome maschile, si dovrà intendere come riferito a persone di entrambi i sessi.

 

Sezione 2. Modalità di accesso.

L’affiliazione a questo Lions Club potrà avvenire a seguito d’invito. Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall’ufficio internazionale firmati da un socio in regola che svolgerà la funzione di padrino, e saranno sottoposte al presidente del Comitato Soci ed al segretario del club, dopodiché saranno sottoposte all’attenzione del consiglio direttivo. Se approvato a maggioranza dal suddetto consiglio direttivo, il candidato può essere invitato a diventare socio di questo club. Il modulo di affiliazione, debitamente compilato, accompagnato dalla quota di ingresso e dalle quote di affiliazione, deve essere consegnato al segretario prima che il socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall’associazione come socio Lions.

Il Lions Club Livorno Host, sponsor del Leo Club Livorno, nel pieno spirito che anima il Lionismo, si impegna a dare attuazione al protocollo Lions – Leo ratificato al Congresso Nazionale di Montecatini Terme il 21-23 maggio 2010.

 

Sezione 3. Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Questo club potrà escludere i soci la cui condotta sarà giudicata una violazione dello Statuto e Regolamento e delle Norme del Consiglio di Amministrazione e non adatta a un Lions.

 

Sezione 4. Principio di democraticità

Ogni socio ha un rapporto a di affiliazione a tempo indeterminato ed ha il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

 

Sezione 5. Quote sociali

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ARTICOLO IV

Emblema, colori, slogan e motto

 

Sezione 1. Emblema.

L’emblema dell’associazione e di ogni club costituito sarà rappresentato dal marchio LIONS.

 

Sezione 2. Uso del nome e dell’emblema.

L’uso del nome, della reputazione, dell’emblema e degli altri loghi dell’associazione sarà consentito nel rispetto delle linee guida di volta in volta stabilite dal Regolamento.

 

 

Sezione 3.Colori.

I colori di questa associazione, e di ogni club che ha ricevuto la carta costitutiva, saranno giallo e azzurro.

 

Sezione 4. Slogan.

Lo slogan sarà: Libertà, Intelligenza, e salvaguardia della nostra nazione.

 

Sezione 5. Motto

Il motto sarà: Noi serviamo – We Serve.

 

ARTICOLO V

Prevalenza

 

Lo statuto ed il regolamento governeranno il club.

Nel caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello statuto e regolamento del club e quelle stabilite nello statuto e regolamento di distretto, prevarrà lo statuto e regolamento del distretto. Nel caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello statuto e regolamento del club e quelle stabilite nello statuto e regolamento internazionale prevarranno lo statuto e regolamento internazionale.

 

ARTICOLO VI

Organi Sociali – Assemblea dei Soci

 

Sezione 1. Organi

Sono organi del Club:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

 

Sezione 2. Assemblea Ordinaria

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, comunicato ai singoli soci mediante l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto. In ogni caso la seconda convocazione potrà tenersi anche nello stesso giorno della prima, ad almeno un’ora di distanza.

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. procede alla elezione del Presidente del Club, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Club riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

 

Sezione 3. Assemblea Straordinaria

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del Club nominando i liquidatori.

Nel caso di modifica dello Statuto, attesa la procedura prevista per gli emendamenti da questo statuto al seguente articolo XII, la convocazione deve effettuarsi, come sopra detto, mediante avviso almeno 14 (quattordici) giorni prima della data fissata per l’adunanza, con comunicazione riportante l’emendamento proposto.

 

Sezione 4. Diritto di Voto

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Non è consentito il voto per delega.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Ove non diversamente previsto, tanto in prima che in seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Le delibere sono valide a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. Lo scioglimento del Club deve essere deliberato a maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati. Ove non diversamente disposto, ai fini della regolare costituzione delle Assemblee sono computati i soci che hanno nelle stesse diritto al voto secondo il presente Statuto. I Soci che si sono astenuti dal voto non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione della deliberazione.

 

ARTICOLO VII

Organi Sociali – Consiglio direttivo

 

Sezione 1. Eleggibilità

Tutti i soci posso essere eletti nel Consiglio Direttivo col principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile. L’elezione del Consiglio Direttivo viene fatta dall’Assemblea dei Soci convocata annualmente entro il 15 aprile.

 

Sezione 2. Membri.

I membri del Consiglio Direttivo saranno 11, fra cui: il presidente, l’immediato past-presidente, i vice presidenti, il segretario, il tesoriere, il cerimoniere, il presidente del comitato soci, e tutti i membri del consiglio direttivo eletti.

 

Sezione 3. Quorum.

Il Consiglio dovrà riunirsi indicativamente due volte al mese.

In ogni riunione del consiglio direttivo la presenza fisica della maggioranza dei suoi membri costituirà il quorum. Ad eccezione dei casi in cui diversamente stabilito, le delibere della maggioranza dei membri del consiglio direttivo presente a una riunione del consiglio equivarranno a decisioni prese dall’intero consiglio direttivo.

Non sarà ammessa la rappresentanza per delega.

 

Sezione 4. Compiti e poteri.

Oltre ad avere i compiti e i poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati nel presente statuto e regolamento, il consiglio direttivo avrà i seguenti compiti e poteri:

  • Costituirà l’organo esecutivo di questo club e sarà responsabile dell’esecuzione, mediante i propri officers (responsabili incaricati), delle direttive approvate dal club. Tutte le nuove iniziative e norme di questo club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal consiglio direttivo, per essere poi sottoposte all’approvazione dei soci del club in una riunione ordinaria o straordinaria.
  • Autorizzerà le spese e non creerà alcuna passività eccedente le entrate del club, né autorizzerà l’erogazione di fondi del club per scopi incompatibili con le finalità e direttive stabilite dai soci.
  • Avrà potere di modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi officer di questo club.
  • Curerà il controllo annuale dei registri, dei conti e del funzionamento di questo club o, a sua scelta, più frequentemente, e potrà richiedere un rendiconto o un controllo dell’amministrazione dei fondi del club da parte di qualsiasi officer, comitato o socio di questo club. Ogni socio in regola di questo club può, su richiesta, verificare tale contabilità e conti a seguito di richiesta in una data e luogo opportuni.
  • Designerà, su indicazione del comitato finanze, una banca o le banche per il deposito di fondi di questo club.
  • Non autorizzerà né permetterà l’erogazione di fondi raccolti in pubblico e destinati ad iniziative ed attività del club per scopi amministrativi.
  • Sottoporrà tutte le questioni inerenti le nuove iniziative e norme del club al relativo comitato ordinario o speciale, affinché vengano esaminate e sottoposte al consiglio direttivo.
  • Manterrà almeno due (2) fondi separati gestiti secondo pratiche di contabilità di uso generale. Il primo per l’amministrazione dei fondi amministrativi provenienti dal pagamento delle quote, dalle multe raccolte dal censore ed altri fondi raccolti all’interno del club. Un secondo conto sarà utilizzato per depositarvi gli eventuali fondi provenienti da fondi pubblici o da attività per le quali è stato richiesto il supporto del pubblico. Tali fondi saranno impiegati secondo quanto stabilito alla sezione (f) del presente articolo.

 

ARTICOLO VIII

Rendiconto economico

 

L’esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

ARTICOLO IX

Fondi del Club

 

Sezione 1. Fondi pubblici.

Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati per uso pubblico, compresi i ricavi provenienti dall’investimento di tali fondi. Solamente le spese relative all’organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. Anche il denaro proveniente dagli interessi deve essere utilizzato per attività a favore del pubblico.

 

Sezione 2. Fondi amministrativi.

I fondi amministrativi sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento di quote, ammende e altri contributi personali.

 

 

 

Sezione 3. Utili

E’ fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del club.

 

ARTICOLO X

Delegati ai congressi internazionali e distrettuali

 

Sezione 1. Delegati alla Convention Internazionale.

Dal momento che Lions Clubs International è governato dai Lions Club che si riuniscono alla convention, e affinché questo club si possa esprimere riguardo alle questioni dell’associazione, quest’ultimo potrà assumersi le spese per la partecipazione dei suoi delegati a ogni convention annuale dell’associazione. Questo club avrà diritto per ogni convention di questa associazione ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) dei suoi soci, o frazione superiore, di detto club, secondo i dati riportati sui registri della Sede internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà la convention a condizione che, tuttavia, questo club abbia diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore soprindicata sarà tredici (13) soci o più.

 

Sezione 2. Delegati ai congressi distrettuale e multidistrettuale.

Dal momento che tutti le questioni distrettuali sono presentate e adottate nel corso dei congressi di distretto, questo club avrà diritto ad inviare a tali congressi il numero di delegati a cui ha diritto e potrà farsi carico delle spese di partecipazione dei delegati a detti congressi. Per ogni congresso annuale del suo distretto questo club avrà diritto ad un (1) delegato e un (1) sostituto per ogni dieci soci (10) o frazione maggiore, che sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno e un (1) giorno, come risulta dai registri della Sede internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il congresso; questo a condizione che questo club abbia diritto ad almeno un (1) delegato e un (1) sostituto. Ciascun delegato autorizzato e presente di persona ha diritto a un (1) voto per ciascuna carica che deve essere assegnata e a un (1) voto per ogni questione presentata al rispettivo congresso. La frazione maggiore a cui ci si riferisce in questa sezione è di cinque (5) soci o più.

 

Sezione 3. Selezione dei delegati di club e supplenti.

Il consiglio direttivo, o la commissione preposta, dovrà nominare e designare, previa approvazione da parte dei soci del club, i delegati e i sostituti per questo club ai congressi di distretto (singolo, sub e multiplo) e internazionali. I delegati devono essere soci in regola e avere diritto al voto secondo i diritti e i privilegi previsti nell’Allegato A del presente Statuto e Regolamento.

 

ARTICOLO XI

Satellite di Club

 

Sezione 1. Organizzazione di Satelliti.

I Lions club possono creare dei satelliti per permettere l’espansione del Lionismo nelle località nelle quali le circostanze non consentono l’organizzazione di un Lions club. Il satellite si riunirà come organo ausiliario del club sponsor e svolgerà attività di servizio nella sua comunità.

 

Sezione 2. Affiliazione nel club sponsor.

I soci del satellite saranno riconosciuti come soci del club sponsor. Il tipo di associazione rientrerà in una delle categorie indicate nell’Articolo I del Regolamento.

 

 

Sezione 3. Raccolta di fondi.

I fondi per le attività o la pubblica assistenza raccolti dal satellite con il supporto della collettività, saranno tenuti in un fondo destinato unicamente a questo scopo. Tali fondi saranno devoluti a favore della comunità del satellite, salvo altrimenti specificato. Il consiglio direttivo del satellite potrà autorizzare il tesoriere del club sponsor a controfirmare gli assegni.

 

Sezione 4. Fondi designati del Satellite di club.

Nel caso di scioglimento del satellite di club i suoi fondi residui designati saranno consegnati al club sponsor. Nel caso in cui il satellite si trasformi in un club omologato, i fondi residui designati del satellite saranno trasferiti al nuovo club costituito.

 

Sezione 5. Scioglimento.

Il club satellite potrà essere sciolto con la maggioranza dei voti favorevoli di tutti i soci del club padrino.

 

ARTICOLO XII

Emendamenti

 

Sezione 1. Procedura per gli emendamenti.

Il presente statuto può essere emendato esclusivamente dall”Assemblea Straordinaria del Club, con i quorum di cui all’articolo VII Sezione 3. Gli emendamenti che si intendono apportare possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno 5 (cinque) soci ordinari. In questo ultimo caso la proposta deve essere resa nota per iscritto al Presidente, che, a sua volta, la comunicherà al Consiglio al fine che esso possa preventivamente esaminare la non manifesta contrarietà degli emendamenti al sistema normativo del Lionismo.

In ogni caso nessun emendamento sarà posto ai voti, se la comunicazione riportante l’emendamento proposto non sia stata spedita con posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma ad ogni Socio del Club, almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato.

 

Sezione 2. Notifica.

Nessun emendamento sarà votato, se la notifica riportante l’emendamento proposto, non è stata spedita via posta, inviata via Internet o consegnata personalmente ad ogni socio di questo club almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato.

 

ARTICOLO XIII

Cessazione del Club

 

Sezione 1. Cessazione.

Lo scioglimento del Club può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Club sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

 

Sezione 2. Destinazione dei fondi.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sociale e culturale, e comunque per finalità di utilità sociale.