Statuto del Lions Livornese

 

STATUTO DEL
LIONS CLUB LIVORNO HOST
(costituito il 18 marzo 1956)
 
Modifiche approvate con assemblee straordinarie dei soci del 9 novembre 1996, del 1 aprile 2003, del 7 giugno 2005, del 5 aprile 2011, del 24 settembre 2013 e del 26 novembre 2013.
 
SCOPI DEL LIONISMO
 
-  CREARE e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
-  PROMUOVERE i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
-  PRENDERE  attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
-  UNIRE i clubs con i vincoli dell’amicizia e della reciproca comprensione.
-  STABILIRE una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse    pubblico, con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo confessionale.        
-  INCORAGGIARE le persone che si dedicano al “servizio” a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, nelle professioni, negli incarichi pubblici  e nel comportamento in privato.
   
CODICE DELL’ETICA LIONISTICA
  
Dimostrare, con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servizio.
Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni  e conseguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette.
Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse.
Considerare  l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera  amicizia  non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima.
Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nella quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro.
Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli,  i soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti.
Essere cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere.
 

STATUTO
 
DENOMINAZIONE
 
Art. 1
 Sotto la denominazione di LIONS CLUB LIVORNO HOST viene costituita un’associazione ai sensi dell’art. 36 e seg. del C.C. con sede in LIVORNO e  di durata illimitata.
Il CLUB partecipa alla Associazione Internazionale dei Lions Club, di cui accetta gli scopi ed i principi statutari.
 
SCOPI
 
Art. 2
 Il CLUB persegue questi scopi:
 - unire con legami di amicizia e di solidarietà persone qualificate e rappresentative dei diversi settori professionali e di attività, dando loro occasione di servire gli interessi della comunità;
- coltivare tra le stesse e propagare lo spirito di reciproca comprensione, la lealtà negli affari, la coscienza professionale ed il rispetto di ognuno;
- contribuire in ogni campo al miglioramento delle relazioni umane e professionali, attraverso l’opera collettiva ed individuale dei Soci del CLUB;
- incoraggiare e perseguire l’applicazione di principi più alti dell’etica negli affari e nelle professioni e cercare, confrontando idee e metodi, di aumentare l’efficienza di tutte le categorie rappresentate nel CLUB;
- favorire lo sviluppo delle relazioni internazionali affermando e sostenendo i principi di buon governo, di pace, di buona volontà e di mutua comprensione fra le persone e fra i popoli.
 
Art. 3
 Il CLUB non ha finalità, carattere e riferimenti di ordine politico o religioso.
                                                                 
SOCI

Art. 4
I soci del CLUB possono essere: Ordinari – Aggregati –  Onorari – Vitalizi.
L’ammissione del Socio presuppone la residenza e/o il  domicilio abituale del Socio medesimo nel territorio del CLUB.
I soci sono tenuti a partecipare alle riunioni, ad eccezione degli Aggregati, degli Onorari e dei Vitalizi.
Ciascun socio paga le quote stabilite dal regolamento.
 
Art. 5
Possono far parte del CLUB come soci ORDINARI le persone maggiorenni e di ottima reputazione, non appartenenti ad altri Service Clubs, che accettino i principi lionistici e, nel territorio del CLUB, con distinzione e competenza, esercitino un’arte o professione, amministrino o dirigano un’azienda commerciale o individuale oppure esercitino una funzione direttiva in un organismo pubblico o privato.
  
Art. 6
Potranno appartenere al CLUB quali Soci AGGREGATI, previo accoglimento da parte del Consiglio di specifica richiesta degli interessati:
a) i Soci Ordinari che cambiano residenza o domicilio.
b) I Soci Ordinari  che si allontanino dal domicilio per oltre un anno, desiderando di appartenere ancora al CLUB.
I Soci Aggregati sono esonerati dal pagamento delle quote del CLUB ma non da quelle dovute al Lions International od al Distretto; essi sono considerati ad ogni effetto fuori quota, non hanno diritto al voto nelle Assemblee e non possono essere eletti ad alcuna carica.
Pagano quanto dovuto per i meetings ai quali partecipano.
I Soci di altri Clubs, trasferiti secondo le modalità dello Statuto Internazionale, possono essere ammessi dal Consiglio quali Soci Ordinari sotto l’osservanza del comma 2 numeri 3 e seguenti dell'articolo 20 bis del Regolamento, con la precisazione che, nel caso in cui non vi siano obiezioni formulate, i soci verranno ammessi senza necessità di votazione alcuna, ma solo tramite presa d'atto del Consiglio Direttivo.
 
Art. 7
Possono essere elette,  come Soci Onorari, persone non associate a questo Lions Club, cui il Club intenda  conferire  una speciale distinzione per servizi particolari resi alla Comunità od al Club stesso.
Il Club pagherà, se dovuti, la quota di iscrizione ed i contributi distrettuali  ed internazionali per il Socio Onorario che potrà partecipare alle riunioni ma che  non avrà gli stessi diritti   dei Soci ordinari  e non potrà ricoprire cariche elettive a livello di Club.
La sua elezione avverrà con le modalità  di cui all’art. 22 del Regolamento.
 
Art. 8
La qualifica di SOCIO VITALIZIO può essere attribuita ad un membro che abbia reso al Club notevoli servigi e che alternativamente:
a. sia associato da 40 (quaranta) o più anni;
b. avendo compiuto almeno 80 anni di età, sia associato da 30 (trenta) o più anni;
c. indipendentemente dall’età, ma avendo maturato almeno 20 (venti) anni di associazione, si trovi, per particolari, gravi e comprovati motivi di salute, personali o familiari, in stato di obiettivo e non temporaneo impedimento a partecipare alle attività sociali.
Il riconoscimento di detta qualifica è inoltre subordinato:
- alla richiesta del Socio sulla base di validi motivi;
- alla raccomandazione del Consiglio Direttivo del Club;
- al pagamento all’Associazione Internazionale da parte del Socio dell’importo richiesto una tantum in luogo di tutti contributi futuri dovuti all’Associazione stessa;
- all’approvazione del Consiglio di Amministrazione Internazionale.
Il socio Vitalizio può partecipare alle riunioni ed alle assemblee, ma non ha diritto di voto e non può essere eletto ad alcuna carica.
Il socio Vitalizio è esonerato dalla quota ordinaria stabilita ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Club; tuttavia, in caso di partecipazione ai singoli meetings, è tenuto a corrispondere le eventuali relative spese.
Fa carico inoltre al socio Vitalizio una quota, da pagarsi in rate trimestrali, per l’ammontare che verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, in proporzione alle sole spese correnti di gestione del Club risultanti dal Bilancio approvato relativamente all'Esercizio sociale precedente e comunque non superiore al 30% della quota del Socio Ordinario.

ACQUISTO E PERDITA DELLA
QUALITA’ DI SOCIO
 
Art. 9
La qualità di membro del CLUB si acquista a seguito di invito, secondo le norme fissate dal Regolamento.
 
Art. 10
Il Socio decade della sua qualità, su deliberazione del Consiglio, nel caso in cui:
a) essendo Socio Ordinario, lasci il proprio domicilio o residenza per oltre un anno senza darne comunicazione scritta al Consiglio, il quale, valutata la circostanza concreta,dovrà decidere se conservare al Socio lo status di Socio Ordinario. E’ fatta salva, naturalmente, la possibilità per il Socio di chiedere il passaggio fra gli Aggregati;
b) non abbia presenziato ad almeno un terzo delle riunioni nel corso di un esercizio, senza valida giustificazione;
c) ometta il pagamento dei contributi sociali nei trenta giorni dalla messa in mora da parte del Tesoriere.
E’ compito del Segretario sottoporre tempestivamente al Consiglio il caso di quei Soci che dovessero incorrere in una delle inadempienze sopraelencate.
Nel caso previsto dalla lettera b) la relativa procedura di competenza dovrà essere preceduta da un  amichevole invito rivolto dal Presidente al Socio perché egli, più scrupolosamente, adempia al dovere sociale della presenza ai meetings o, quanto meno, ne giustifichi il mancato adempimento.
 
Art. 11
La RADIAZIONE di un Socio viene decisa dal Consiglio, sentito il parere del Comitato d’Onore, nel caso in cui esso si comporti in modo contrario all’onore od incompatibile con i principi o con gli scopi del CLUB.
 
Art. 12
La SOSPENSIONE di un Socio, a scopo cautelare, può essere adottata dal Consiglio, sentito il Comitato d’Onore, in pendenza di giudizio penale per fatti che possano comportare la sanzione di cui all’art. 11.
 
Art. 13
Per la validità delle decisioni del Consiglio nei casi di cui agli artt. 10, 11 e 12 è necessario che siano presenti tutti i componenti e che la decisione sia presa all’unanimità. La decisione del Consiglio viene comunicata all’interessato che avrà 30 (trenta) giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.
Il Consiglio le sottoporrà subito all’Assemblea in seduta straordinaria che decide in via definitiva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Socio che cessa di far parte del CLUB per qualsiasi motivo perde ogni diritto al patrimonio sociale.
 
Art. 14
Il Socio che intenda dimettersi dal CLUB dovrà farlo per iscritto; perché le dimissioni siano accettate occorre che tutti gli obblighi sociali siano stati integralmente rispettati.
Potrà essere riammesso al CLUB, previa domanda scritta, entro 6 (sei) mesi dalla data di cessazione della sua appartenenza al CLUB, con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo.
Qualora fossero trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione, dovrà sottostare alla medesima procedura prevista per i nuovi Soci; se riammesso non sarà tenuto al versamento della quota di ammissione.
   
ORGANI SOCIALI
  
 Art. 15 
Gli Organi del CLUB sono:
l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Primo Vice Presidente, il Secondo Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Soci, il Comitato d’Onore, il Comitato Services ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16
L’Assemblea è composta dai Soci del Club Ordinari, Aggregati e Vitalizi(questi due ultimi senza diritto di voto) ed è presieduta dal Presidente del CLUB. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria preferibilmente alla prima riunione di OTTOBRE per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente, del bilancio preventivo e del programma di attività sociale dell’anno in corso e per la fissazione delle quote sociali. Si raduna alla prima riunione di APRILE per il rinnovo delle cariche sociali e nel mese di GIUGNO per la relazione finale del Presidente relativa alle attività svolte ed agli aspetti economici della gestione, e per l'assunzione della carica da parte dei componenti eletti degli organi sociali (officers) nella riunione conviviale comunemente nota come "Passaggio del martelletto".

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria:
a) per la modifica dello Statuto o del Regolamento, secondo la procedura di cui al seguente articolo 29;
b) per lo scioglimento del Club;
e comunque quando il Consiglio lo ritenga opportuno od almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta.
L’Assemblea ordinaria è valida sempre che in prima convocazione risultino presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può fissarsi nella stessa giornata della prima, in ora successiva, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera sempre a maggioranza dei voti validi
L’Assemblea straordinaria è valida, tanto in prima che in seconda convocazione, sempre che sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera sempre a maggioranza dei voti validi.
Per le modifiche dello Statuto è richiesta, per la valida costituzione dell’Assemblea, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
La disposizione del comma precedente vale sia per la prima che per la seconda convocazione che può essere indetta nella stessa giornata della prima.
L’Assemblea straordinaria delibera, altresì, sullo scioglimento del CLUB con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.
Ove non diversamente disposto, ai fini della regolare costituzione delle Assemblee sono computati i soli Soci che hanno nelle stesse diritto al voto secondo il presente Statuto.
I Soci che si sono astenuti dal voto non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l'approvazione della deliberazione.

Art. 17
 Il CLUB si riunisce di regola due volte al mese in riunioni conviviali (meetings), secondo le disposizioni del Regolamento, fra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
I Soci degli altri LIONS Club hanno diritto di partecipare alle riunioni.
 
Art. 18
Il PRESIDENTE ha la rappresentanza del CLUB, resta in carica un anno e non è rieleggibile per l’anno successivo. Se il presidente, per una qualsiasi ragione, non fosse in grado di adempiere alle sue mansioni, il vice presidente di grado a lui più prossimo occuperà il suo posto ed opererà con la stessa autorità del presidente.
 
Art. 19
Il CONSIGLIO è l’organo direttivo del CLUB ed è costituito e funziona a norma del Regolamento.
Nessun socio può far parte del Consiglio per più di due anni consecutivi, fatta eccezione per il Past President e per i soci eletti, rispettivamente, alla carica di Primo Vice Presidente e di Secondo Vice Presidente.
 
Art. 20
Il COMITATO SOCI è composto da tre membri, ciascuno dei quali svolge nel primo anno la funzione di Membro del Comitato, nel secondo quella di Vice Presidente e nel terzo di Presidente, entrando in questa veste a far parte del Consiglio Direttivo del Club.
L’Assemblea provvede, ogni anno, mediante elezione, ad integrare la composizione del Comitato Soci.
E’ compito del Comitato Soci procedere, d’intesa con il Consiglio Direttivo, alla revisione annuale delle Categorie nonché a promuovere e vagliare le proposte di ammissione di nuovi Soci.
 
Art. 21
Il COMITATO D’ONORE è l’organo custode ed interprete dei principi di etica lionistica. Dura in carica due anni ed è composto da cinque membri con almeno cinque anni di ininterrotta appartenenza al CLUB.
Esprime il proprio parere in merito ai quesiti che gli vengono posti dal Consiglio e nei casi previsti dallo Statuto.
Qualora un componente del Comitato d’Onore venga eletto a far parte del Consiglio Direttivo, dovrà optare per l’una o per l’altra carica.
Ogni Socio ha diritto di adire il Comitato d’Onore per il tramite del Presidente nei casi di vertenze personali con altri Soci.
 
Art. 22
Il COMITATO SERVICES è composto di tre membri, ciascuno dei quali svolge nel primo anno la funzione di Membro del Comitato, nel secondo quello di Vice Presidente e nel terzo di Presidente.
L’Assemblea provvede, ogni anno, mediante elezione, ad integrare la composizione del Comitato.
E’ compito del COMITATO SERVICES valutare le proposte da parte dei soci o di formularne di proprie o di promuovere indagini – anche esternamente al Club - per la ricerca di services aventi  interesse per la comunità. Dovrà inoltre esaminare la validità, la possibilità di realizzo - sotto il profilo tecnico, economico e di immagine – delle proposte stesse sottoponendole all’esame del Consiglio Direttivo con motivato parere.
Il COMITATO SERVICES ha funzioni consultive: pertanto, il Presidente del Comitato parteciperà solo alle riunioni specifiche del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
La realizzazione dei services approvati dal Consiglio sarà affidata ad appositi “gruppi di lavoro”, nominati da parte del Consiglio stesso ed aventi competenze specifiche in materia. La partecipazione a questi “gruppi” è cumulabile con qualsiasi altro incarico. 
  
Art. 23
Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è eletto annualmente e presenta una relazione scritta all’Assemblea in occasione della discussione del bilancio consuntivo.   
  
ESERCIZIO SOCIALE
 
Art. 24
L’esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo: in tali date iniziano e scadono le cariche sociali.


  
Art. 25
Il CLUB adotterà un  REGOLAMENTO interno da approvarsi con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto.
  
Art. 26
In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio del CLUB sarà versato ad una o più opere benefiche o di utilità pubblica.
 
Art. 27
Il Lions Club Livorno Host, sponsor del Leo Club Livorno, nel pieno spirito che anima il Lionismo, si impegna a dare attuazione al protocollo Lions – Leo ratificato al Congresso Nazionale di Montecatini Terme il 21-23 maggio 2010.

Art. 28
Per quanto non fosse qui previsto, valgono lo Statuto del Lions International e le disposizioni del Codice Civile.
 
Art. 29
Il presente Statuto ed il Regolamento, approvato secondo le norme del precedente Statuto, entrano in vigore dal mese successivo a quello di approvazione.
Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria del Club, con i quorum di cui all'articolo 16.
Gli emendamenti che si intendono apportare possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno 5 (cinque) soci ordinari.
In questo ultimo caso la proposta deve essere resa nota per iscritto al Presidente, che, a sua volta, la comunicherà al Consiglio al fine che esso possa preventivamente esaminare la non manifesta contrarietà degli emendamenti al sistema normativo del Lionismo.
In ogni caso nessun emendamento sarà posto ai voti, se la comunicazione riportante l’emendamento proposto non sia stata spedita con posta ordinaria/o elettronica ad ogni Socio del Club, anche non avente diritto al voto almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato.